Apprendimento permanente: DLgs 13-2013, cambia l’approccio alle competenze
Con il decreto legislativo n. 13/2013 si è cercato di aggiornare il quadro normativo in materia di apprendimenti non formali e informali in base agli sviluppi teorici e pratici degli ultimi anni. Un tema rilevante solo per la politica attiva del lavoro, ma anche per le politiche di sviluppo.
I problemi dell’attuale contesto economico ed occupazionale dell’Italia e i ritardi dell’intero sistema delle politiche attive del lavoro sono le sfide che intende affrontare la 'Garanzia Giovani' per la formazione e l'occupazione degli under 29.
La formazione in questo momento storico non è solo una componente della politica attiva del lavoro, ma, opportunamente orientata, può rappresentare una leva propulsiva anche nel quadro delle politiche di sviluppo, a patto di riuscire ad agganciare alle dinamiche competitive i sistemi della formazione iniziale, continua e permanente, senza trascurare la valorizzazione di tutti i sistemi, i contesti e le opportunità dell’apprendimento non formale e informale, in un’ottica di lifewide learning.
La prospettiva di un sistema di valutazione e certificazione che sappia cimentarsi con il nuovo paradigma delle competenze, è un processo che passa per almeno tre tipi di sfide: una teorica, una pratica, una culturale.
Molto è stato fatto e consolidato sul piano teorico e pratico: oggi stiamo cercando di ricondurre a un quadro unitario di linguaggi e criteri, tutta la ricchezza di esperienze, di progetti e di modelli sviluppati negli ultimi venti anni. Una parte rilevante di questo sforzo è rappresentata dal processo di armonizzazione e coordinamento che si sta realizzando gradualmente e progressivamente, ad esempio, attraverso il decreto legislativo n. 13/2013.
Le diverse definizioni in Italia e in Europa
Analizzando le novità di carattere giuridico introdotte dal decreto legislativo n. 13/2013, è fondamentale sottolineare la differenza tra le definizioni di apprendimento non formale e informale nella normativa italiana ed europea, rintracciabili, rispettivamente, nel decreto e nella raccomandazione europea del 20 dicembre 2012:
- Apprendimento formale nel Decreto legislativo 13/2013: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- Apprendimento formale nella Raccomandazione europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificamente dedicato all'apprendimento, che di norma porta all'ottenimento di qualifiche, generalmente sotto forma di certificati o diplomi; comprende sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e istruzione superiore;
- Apprendimento non formale nel Decreto legislativo 13/2013: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati sopra, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- Apprendimento non formale nella Raccomandazione europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale: apprendimento erogato mediante attività pianificate (in termini di obiettivi e tempi di apprendimento) con una qualche forma di sostegno all'apprendimento (ad esempio la relazione studente-docente); può comprendere programmi per il conseguimento di abilità professionali, alfabetizzazione degli adulti e istruzione di base per chi ha abbandonato la scuola prematuramente; sono esempi tipici di apprendimento non formale la formazione impartita sul lavoro, mediante la quale le aziende aggiornano e migliorano le abilità dei propri dipendenti, come ad esempio le abilità relative alle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ITC), l'apprendimento strutturato online (ad esempio con l'uso di risorse educative aperte) e i corsi organizzati dalle organizzazioni della società civile per i loro aderenti, i gruppi interessati o il pubblico generale.
La definizione italiana, rispetto a quella europea, non pone rilievo alle differenze di tipo metodologico tra apprendimento formale e quello non formale. Nella definizione europea, ad esempio, la formazione sul lavoro o l’uso delle risorse educative aperte (come la formazione a distanza) sono esempi di apprendimento non formale, mentre nella disciplina italiana sono assetti dell’apprendimento trasversali ai contesti del formale e del non formale.
Nella definizione italiana, quello che fa la differenza tra il formale e il non formale non è il “come”, ma esclusivamente il “cosa” si fa e quindi, in ultima analisi, il risultato atteso del processo di apprendimento. Con questa scelta si è scelto di non vincolare per filiere o sistemi le metodologie dell’apprendimento (con il rischio magari di posizionare quelle più innovative da un lato e quelle più tradizionali dall’altro) e, per quanto possibile, rendere ancora più esplicito l’approccio per competenze proprio del quadro europeo delle qualifiche (EQF), che opera a partire dalla centralità dei risultati dell’apprendimento rispetto, ad esempio, ai percorsi, alle durate e ai processi di apprendimento.
Il diverso approccio alle competenze
Il decreto riorganizza, in una disciplina unitaria, una serie di istituti, alcuni già esistenti (come la certificazione a conclusione dei percorsi di studio e formazione di ogni ordine, grado e territorio), altri di nuova introduzione (come la validazione degli apprendimenti comunque acquisiti nei diversi contesti di vita della persona). Operando in questo senso, confluiscono in un unico quadro giuridico sia i sistemi dell’apprendimento formale, sia quelli del non formale.
L’apprendimento formale è quello che si attua nei sistemi di istruzione e della formazione ed è direttamente finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale; l’apprendimento non formale, invece, è quello che si realizza al di fuori dei sistemi dell’istruzione e della formazione in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, non è finalizzato all’acquisizione di un titolo, ma può concorrere ad un riconoscimento, in termini di crediti formativi o di un titolo attinente, attraverso un percorso di validazione e certificazione delle competenze.
I motivi fondamentali di questa scelta sono due:
- dettare una visione unitaria e sostanziale del sapere e del saper fare, riconoscendo, pari dignità a tutte le forme di apprendimento a prescindere dai contesti di acquisizione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nella sua storia di vita, di studio e di lavoro in termini di competenze;
- assicurare una regolazione coordinata e pari rigore di valutazione, per evitare disarmonie che potrebbero creare condizioni di vantaggio/svantaggio o plusvalenza/minusvalenza tra i sistemi.
Questa novità rappresenta una sfida culturale per il nostro Paese in cui, a dispetto di una tradizione secolare di manifattura, prospera da sempre un pregiudizio negativo per tutto ciò che si impara lavorando. Ma rappresenta anche una sfida per la valutazione della formazione, che in questa prospettiva è chiamata a ripensarsi e attualizzarsi.
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Il decreto legislativo n. 13/2013
La raccomandazione europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale
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