UE: la Commissione aggiorna le norme sulle garanzie alle PMI

La Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie che stabilisce metodologie chiare e trasparenti per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie; il documento prevede regole semplificate per le PMI, quali i premi "esenti" predefiniti e i premi unici per le garanzie di importo limitato.
Le garanzie statali costituiscono uno strumento importante per sostenere lo sviluppo delle imprese e facilitare il loro accesso al finanziamento. Secondo le attuali norme possono aumentare i prestiti privati, in particolare per le PMI, senza richiedere un contributo immediato da parte dello Stato, in quanto il pagamento della garanzia e' necessario "solo in caso di inadempimento".
 
Il principale scopo della revisione della comunicazione sulle garanzie attualmente in vigore e' fornire ulteriori indicazioni e maggiore certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori nel valutare se una garanzia contiene o meno elementi di aiuto di Stato.
 
Le metodologie impiegate si basano principalmente su una corretta valutazione del rischio attraverso il rating, che non deve essere necessariamente fornito da una agenzia internazionale ma puo' derivare dalla valutazione interna della banca che concede il prestito.
 
In sintesi:
  • i premi predefiniti "esenti" (ossia di entità ritenuta "sicura") basati su classi di rating sono ritenuti conformi al mercato e dunque privi di elementi di aiuto. Possono essere usati anche come riferimento per calcolare l'equivalente sovvenzione in caso di premi di importo inferiore. La griglia di premi "esenti" è uno strumento di semplificazione. Gli Stati membri possono evitare di usarla se ritengono di poter dimostrare che premi di entità inferiore sono conformi al mercato;
  • è applicabile un premio pari al 3,8% annuo, anche in mancanza di rating, ad esempio per le imprese start-up;
  • è possibile applicare un premio unico generalizzato per i regimi di aiuto, qualora l'importo garantito rimanga inferiore a 2,5 milioni di euro per impresa. Questo permette un effetto di messa in comune del rischio ("risk pooling") a vantaggio delle garanzie di importo limitato per le PMI.

Per non considerare le garanzie come aiuto di stato, viene definito una schema che deve rispondere a tutte le seguenti condizioni:

  • nessuna garanzia può essere fornita a soggetti in difficoltà finanziarie;
  • la garanzia deve essere collegata ad una specifica operazione finanziaria, di ammontare e durata definiti;
  • la garanzia non può superare l'80% del finanziamento concesso;
  • i premi delle garanzie devono essere basati su una realistica valutazione dei rischi, in modo che il sistema si autofinanzi;
  • il livello dei premi deve essere adeguato almeno una volta l'anno;
  • i premi coprono i rischi normali, i costi amministrativi e la remunerazione annua del capitale;
  • devono essere elencati e forniti i termini in base ai quali le garanzie sono concesse.
Il testo completo della comunicazione (in bozza, la versione ufficiale sarà pubblicata sulla Gazzetta Europea): Link
Per maggiori informazioni: Domande Frequenti (in inglese)
(Fonte: Europe Press Releases)