Strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta
Il Public Sector Loan Facility è lo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta che fornisce sostegno ai territori dell’Unione che fanno fronte a gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050.
Obiettivi
L’obiettivo generale dello strumento è rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e l’obiettivo di un’economia climaticamente neutra nell’Unione al più tardi entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, a beneficio dei territori dell’Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.
L’obiettivo specifico dello strumento è incrementare gli investimenti pubblici che rispondono alle esigenze di sviluppo dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando il finanziamento di progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative. Nel perseguire tale obiettivo il regolamento è inteso a garantire che sia fornita consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti ammissibili, ove necessario, ivi compreso il sostegno per la preparazione dei progetti prima della presentazione delle domande.
Beneficiari
Possono candidarsi come potenziali beneficiari solo i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro quali organismi di diritto pubblico o quali organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.
Accordi amministrativi con i partner finanziari
Prima dell’attuazione dello strumento con un partner finanziario la Commissione e il partner finanziario firmano un accordo amministrativo. L’accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte dell’accordo, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione degli audit e di comunicazione, compreso in particolare l’obbligo di pubblicare informazioni su ciascun progetto finanziato dallo strumento e l’ambito di applicazione dei regimi di prestiti.
Progetti ammissibili
Sono ammissibili al sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3 del Regolamento e che soddisfano le seguenti condizioni:
- a) i progetti hanno un impatto misurabile e includono indicatori di output, se del caso, nel rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050 e vanno a beneficio dei territori individuati in un piano territoriale per una transizione giusta, anche se i progetti non sono ubicati in tali territori;
- b) i progetti non ricevono sostegno nell’ambito di altri programmi dell’Unione;
- c) i progetti ricevono un prestito da un partner finanziario nell’ambito dello strumento; e
- d) i progetti non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative.
I progetti che beneficiano del sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento possono anche ricevere sostegno sotto forma di consulenza e assistenza tecnica da parte di altri programmi dell’Unione per la loro preparazione, il loro sviluppo e la loro attuazione.
Servizi di consulenza
La consulenza è fornita in regime di gestione indiretta conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU.
Forma del sostegno e sovvenzioni
Il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento assume la forma di sovvenzioni. Il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. L’importo della sovvenzione non supera il 15% dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento. Per quanto riguarda i progetti ubicati in territori di regioni meno sviluppate, l’importo della sovvenzione non supera il 25 % dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento.
Programmi di lavoro
Lo strumento è attuato mediante programmi di lavoro.
I programmi di lavoro includono criteri di attribuzione che si applicano ogniqualvolta la sovvenzione totale richiesta per i progetti ammissibili superi le risorse disponibili. Tali criteri comprendono, se del caso, le priorità per:
- a) progetti promossi da beneficiari situati nelle regioni meno sviluppate;
- b) progetti che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050; e
- c) progetti promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione.
Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI
La Commissione stabilisce le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI mediante atti di esecuzione.
Budget
Fatte salve le risorse aggiuntive assegnate nel bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027, la componente di sovvenzione nell’ambito dello strumento è finanziata mediante:
- a) risorse del bilancio dell’Unione per un importo di 250 000 000 EUR a prezzi correnti; e
- b) le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento, per un importo massimo di 1 275 000 000 EUR a prezzi correnti.