Lombardia: Fondo Sostegno Affitto - Anno 2011
Descrizione
La Regione Lombardia eroga contributi per ridurre nell’anno 2011 l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431-1998.
Possono richiedere il contributo:
- i conduttori che nell’anno 2011 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- i soggetti che occupano l’unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall’art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell’art. 6 della legge n. 431/1998.
I richiedenti devono possedere:
- la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione europea;
- la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell’ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
La situazione economica è espressa dall’ISE –fsa (Indicatore della Situazione Economica).
L’ISE-fsa è determinato dalla somma dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.
Possono accedere ai contributi i nuclei familiari con un reddito isee-fsa fino a 12.911 euro.
In presenza di un indicatore ise-fsa inferiore al canone di locazione, il valore dell' Ise-fsa assume il valore del canone di locazione dichiarato. Questa regola non viene applicata se nel corso dell' anno 2010 si è verificato uno dei seguenti eventi:
- licenziamento
- messa in mobilità
- scadenza di contratto a termine
- decesso del coniuge
- separazione o divorzio.
Il valore massimo del canone di locazione considerato per la determinazione del contributo, è stabilito in € 7.000.
Le spese accessorie (condominiali e di riscaldamento) non concorrono alla determinazione del contributo e pertanto non devono più essere dichiarate.
Il contributo erogabile sarà calcolato tendendo conto della situazione economica del nucleo familiare, la composizione del nucleo familiare e la tipologia dei Comuni.
Alle domande di grave difficoltà socioeconomica, vengono applicati i limiti del contributo previsti in base alla grandezza del Comune di residenza:
- per Comuni con oltre 300.000 abitanti: € 2.300,
- per Comuni capoluogo di Provincia, per Comuni con oltre 50.000 abitanti e per Comuni ad alta tensione abitativa: € 1.900,
- per tutti gli altri Comuni: € 1.600,
cui vanno aggiunte le maggiorazioni previste per famiglie numerose, famiglie composte da un solo genitore con figli minori a carico, famiglie con presenza di componenti diversamenti abili.
Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata.
Le domande devono essere presentate dal 15 settembre 2011 all' 11 novembre 2011.
La domanda può essere presentata:
- a) al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- b) ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune o la Regione;
- c) ad altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione;
- d) ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all’art. 2 della legge n.431/1998, fermo restando l’obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF convenzionato.
Saranno effettuati controlli su casi specifici e a campione.
Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso:
- Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità
Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell’alloggio condotto in locazione, ed altro.
- Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità
Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, da soggetti aventi diversa entità linguistica, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.
In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
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