Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa
Descrizione
Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per la sospensione temporanea dei mutui per l'acquisto della prima casa.
Con decreto n. 37 del 22 febbraio 2013 è stato approvato il regolamento recante modifiche al decreto n. 132-2010 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Il Fondo è stato istituito dalla legge 244/2007.
L'amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, che si avvale per la realizzazione dell'interveto della prestazione di una società a capitale interamente pubblico.
Beneficiari:
L'intervento è rivolto ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
- titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
Inoltre l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
Per parametro di riferimento si intende:
- per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicita' di pagamento delle rate;
- per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.
Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito del Dipartimento del tesoro.
Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.
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Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo, compilato sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione e corredato dalla documentazione nello stesso indicata.
La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale accede al sito del Dipartimento del tesoro e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione.
Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo.
Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.
Acquisito il nullaosta la banca, entro 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro 15 giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (www.consap.it/fondi/fondosospensionemutui).