Veneto: Buono scuola e Buono trasporto

Data apertura
01 May 2010
Data chiusura
02 Nov 2010
Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Veneto

Descrizione

Bandi per la concessione di contributi relativi al: 1) buono scuola; 2) buono trasporto.

Bando 1)

Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente, in riferimento all’anno 2009-2010.

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:

  • a) di importo uguale o superiore ad € 200;
  • b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente diversamente abile, rilasciate dall’insegnante;
  • c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:

  • a) scolastiche statali;
  • b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali);
  • c) scolastiche non paritarie:
    - c1) primarie: autorizzate (Nota Ministero P.I., prot. n. 9521, del 17/10/2006) o parificate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    - c2) primarie: già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    c3) secondarie di I e II grado: legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    - c4) secondarie di I e di II grado: già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003;
    - e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studenti diversamente abili e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    e1) studente diversamente abile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104; e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2007-2008, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie”) e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
  • e3) successo scolastico, entro l'anno 2008-2009, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
  • e4) frequenza, nell'anno 2009-2010, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno una situazione economica equivalente inferiore od uguale ad € 40.000. In caso di studenti diversamente abili, il contributo può essere concesso qualunque sia la situazione economica equivalente.

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.

Bando 2)

Il contributo può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi pubblici di trasporto necessari per raggiungere l’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che prevede di sostenere, per lo studente, in riferimento all’anno 2010-2011.

Il contributo non può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. Sono esclusi i biglietti di viaggio.

Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:

  • a) scolastiche statali secondarie di II grado;
  • b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali) secondarie di II grado;
  • c) scolastiche, non paritarie, secondarie di II grado:
    - c1) legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
    - c2) già incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
  • d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19.6.2003

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 17.721,56. Il nucleo familiare del richiedente e l’I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010.

Bando 1)

Il contributo può essere concesso fino agli importi massimi fissati all'art. 6 del bando (vedi Links).

Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l’acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).

Bando 2)

L’importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili.

Bando 1)

Il richiedente, a partire dal 1° maggio 2010 ed entro le ore 12,00 del 31 maggio 2010, deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione , e seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l'Istituzione scolastica/formativa munito del documento di identità/riconoscimento.
 
L'Istituzione scolastica/formativa, a partire dal 1° maggio 2010 ed entro le ore 12,00 del 7 giugno 2010, deve:
  • a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
  • b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

Bando 2)

Il richiedente, a partire dal 1° ottobre 2010 ed entro le ore 12,00 del 2 novembre 2010, deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Trasporto Web”, a cui si accede dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione , e seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché    recarsi    presso    l'Istituzione    scolastica/formativa    munito    del    documento    di identità/riconoscimento.

L'Istituzione scolastica/formativa, a partire dal 1° ottobre 2010 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 8 novembre 2010, deve:

  • a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
  • b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.

Bando 1)

Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).

La concessione del contributi sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del nominativo e dell’importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione , a partire dal 15 luglio 2010.

Bando 2)

La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del nominativo e dell’importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione , a partire dal 15 dicembre 2010.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Cultura, Trasporti
Finalita'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Veneto

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Premio, Borsa di studio
Tags
Istruzione veneto, Buono scuola veneto, Buono trasporto veneto, Veneto