Marche: contributi una tantum agli studenti universitari
Descrizione
- in stato di disoccupazione certificato dai Centri per l’Impiego, in data successiva al 9/2/2010, data di adozione della DGR 233/2010;
- in mobilità ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 e s.m.i., certificata dai Centri per l’Impiego in data successiva al 9/2/2010, data di adozione della DGR 233/2010;
- in cassa integrazione straordinaria ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93 s.m.i. comprovata da una dichiarazione del datore lavoro della cassa integrazione, datata successivamente al 9/2/2010, data di adozione della DGR 233/2010.
Gli studenti universitari devono essere residenti nelle Marche, fiscalmente a carico dei genitori ed iscritti nell'anno accademico 2009/2010 a:
- corsi di laurea di primo livello;
- corsi di laurea di secondo livello;
- corsi di laurea a ciclo unico/magistrale (sono inclusi i corsi di laurea del vecchio ordinamento attivati prima del DM509/99);
presso Università e AFAM delle Marche o presso Università e AFAM di altre regioni.
Nel caso delle AFAM si includono gli studenti iscritti nelle Istituzioni di cui alla Legge n. 508/1999 ossia le Accademie delle Belle Arti, Accademia Nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (solo per gli studenti iscritti ai corsi parificati a quelli universitari di cui al decreto MURST 509/1999) e gli iscritti ai corsi parificati a quelli universitari dei Mediatori linguistici di cui alla Legge n. 697/1986 ed art. 17, comma 96 lett. a) della legge 127/1997.
la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,
il certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego comprovante lo stato di disoccupazione/di mobilità con specifica della decorrenza oppure la dichiarazione del datore di lavoro comprovante la concessione della cassa integrazione straordinaria, con specifica della decorrenza.