Dl Semplificazioni: le novità per ZES, aree interne e infrastrutture al Sud
Oltre al vincolo di destinare il 40% dei fondi Recovery al Sud, il pacchetto Mezzogiorno del dl Semplificazioni prevede anche la riforma delle Zone economiche speciali (ZES) e dell’iter di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI).
Il decreto Governance e Semplificazioni (dl 77-2021) interviene anche su altri meccanismi necessari allo sviluppo delle regioni meridionali, eliminando alcuni colli di bottiglia che in questi anni hanno reso farraginosi molti dei processi per i quali passa la messa a terra di interventi e investimenti.
Oltre all’articolo che mette il punto finale sulla questione del vincolo del 40% dei fondi del PNRR per il Sud (tema su cui nelle settimane scorse si erano scaldati molto gli animi), la legge di conversione del dl 77-2021 semplifica anche l’attuazione della SNAI, punta sulle ZES (che diventano un volano per gli investimenti), interviene sulla disciplina in materia di perequazione infrastrutturale e rafforza il ruolo dell'Agenzia di coesione.
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Dl Semplificazioni e Zone Economiche Speciali
Partiamo dalle ZES. Per rilanciarne il ruolo, l'articolo 57 del 77-2021 interviene sul loro funzionamento e sulla loro governance, andando a modificare il dl 91-2017 che all’epoca aveva definito le procedure e le condizioni per istituire le Zone economiche speciali nelle regioni "meno sviluppate" e in quelle "in transizione". Oltre a modificare la composizione del Comitato di indirizzo, il decreto interviene anche sulla procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, a cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante.
Importante è poi la decisione di assicurare ai Commissari ZES il supporto amministrativo dell'Agenzia per la Coesione, nonchè l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione.
Per quanto riguarda infine le agevolazioni ZES, il dl 77-2021 prevede da un lato l’aumento da 50 milioni a 100 milioni di euro del limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d’imposta previsto. Dall’altro estende il credito d’imposta all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
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Dl Semplificazioni 2021 e Aree interne
Novità anche per quel che riguarda l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Come ha spiegato infatti l’ANCI (soddisfatta dalle novità previste dal decreto), grazie all’articolo 58 “viene superato l’istituto dell’Accordo di programma quadro, che si è rivelato non efficace nell’attuazione dei processi della Strategia, a favore di modalità più semplici e forme di cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate alla concreta ‘messa a terra’ degli interventi previsti”.
Le novità saranno contenute in una apposita delibera del CIPESS che definirà, appunto, le modalità e le forme di cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, da realizzarsi con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvarrà, a tal fine, anche dell’Agenzia per la Coesione.
“È solo l’inizio di un importante lavoro avviato”, ha commentato qualche giorno fa la ministra Mara Carfagna a latere della prima riunione del Comitato Tecnico per le Aree Interne, durante la quale sono stati illustrati i dati aggiornati sugli Accordi di programma quadro (APQ) già previsti. “Dallo scorso mese di aprile - hanno infatti comunicato dal ministero - ne sono stati attivati ben 16, portando a 62 gli APQ sottoscritti. Si tratta di un'accelerazione finora inedita, che consente di puntare all'obiettivo di firmare tutti e 72 gli APQ entro la fine del 2021”.
Quanto alle risorse, Carfagna ha comunicato che è stata raggiunta “una copertura finanziaria di 982 milioni di euro a disposizione dei Comuni delle aree interne, a fronte di una previsione complessiva di 1.179 milioni previsti per l'attuazione della SNAI”.
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Infine, il decreto è intervenuto anche su alcuni aspetti del meccanismo per la perequazione infrastrutturale e sul ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale.
Nel primo caso, l'articolo 59 ha prorogato (dal 30 giugno) al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi.
Nel secondo caso, invece, l'articolo 60 ha rafforzato il ruolo dell'Agenzia di coesione ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.
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