La cessione del credito superbonus 110% crea extra debito? L’Eurostat prende tempo
Interpellata dall’Italia, l’Eurostat non chiarisce ancora se la cessione del credito del superbonus 110 crei o meno ulteriore debito pubblico e promette una nota metodologica. Un mezzo successo per l’ANCE che da tempo insiste sulla mancanza di regole contabili certe e difende lo strumento.
L’ABI spiega come cedere il credito dei bonus casa alle banche
Anche se la questione è estremamente tecnica, riguardando gli aspetti di contabilizzazione del superbonus, le sue ricadute su famiglie e imprese sono invece molto concrete.
Come spiega l’ANCE, infatti, “per anni la cessione dei crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica e sismica degli immobili italiani è stata ostacolata per ragioni di registrazione contabile. Secondo una interpretazione – oggi smontata dalla stessa Eurostat – qualsiasi cessione dei crediti al sistema bancario avrebbe determinato l’obbligo di contabilizzare l’intero bonus fiscale nell’anno in cui gli interventi erano realizzati, indipendentemente dalla durata della fruizione (5 o 10 anni), con la conseguente insostenibilità del debito pubblico. Contro questa interpretazione - prosegue il comunicato - l’ANCE ha più volte chiesto ragioni, per la mancanza di regole contabili certe sul tema da parte di Eurostat”.
In base agli artt. 10.1 e 10.2 del regolamento del Consiglio 479/2009 sulla qualità dei dati statistici nell’ambito delle statistiche di finanza pubblica, infatti, le autorità statistiche degli Stati membri (l’Istat, nel caso dell’Italia) possono richiedere a Eurostat un parere in caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole contabili del SEC 2010.
Eurostat: il credito d’imposta del superbonus 110% è un caso limite
Davanti ai dubbi sollevati da due recenti crediti d’imposta (il superbonus 110% e l’incentivo per il piano 4.0) l’Istat ha quindi chiesto all’Eurostat come debbano essere registrati nei conti nazionali queste due agevolazioni che presentano specificità tali da non consentire una immediata interpretazione delle regole stabilite dal manuale SEC e dal Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).
Mentre per il credito d'imposta connesso al Piano Transizione 4.0 il verdetto è stato chiaro (si tratta di un’agevolazione di natura “payable” che crea quindi ulteriore debito), nel caso del superbonus 110 la situazione è invece più ingarbugliata.
“Data la possibilità di trasferire il Bonus 110% da un beneficiario originario a terzi, anche in caso di trasferimento multiplo - si legge infatti nella risposta dell'autorità europea - Eurostat considera il credito d'imposta un caso limite che non può essere chiaramente attribuito a un credito d'imposta né paybale, né non-paybale”.
In vista quindi del prossimo aggiornamento del MGDD, Eurostat rende noto che farà una guida metodologica specifica che riguarda i casi di crediti d'imposta trasferibili e i crediti d'imposta segnalabili per un periodo di tempo più lungo o illimitato.
Crediti d'imposta: che significa “payable” e “non payable”?
Come spiega l’Eurostat, il punto risiede nella natura “payable” o “non payable” del credito d’imposta. La prima crea ulteriore debito, mentre la seconda no.
“I crediti d'imposta - si legge infatti nella nota - possono essere esigibili (payable), nel senso che qualsiasi importo del credito che eccede l'imposta dovuta sarà pagato al beneficiario. Al contrario, alcuni crediti d'imposta non sono pagabili (non payable) e sono descritti come sprecabili (wastable)”.
Il trattamento nei conti nazionali dipende quindi dal tipo di credito d'imposta. I crediti d'imposta non pagabili sono registrati come riduzione del gettito fiscale del governo.
Il caso del superbonus
Il superbonus 110% è un caso ambiguo perché prevede tre forme di recupero dell’agevolazione (deduzione dalle tasse nei successivi 5 anni; sconto in fattura; cessione del credito) che, a seconda dell'interpretazione data, possono dar luogo a crediti “payable” oppure “non payable”.
“Una possibilità per utilizzare il bonus 110% - spiega infatti l'Eurostat - è una detrazione dell'onere fiscale (imposta lorda sul reddito) di un contribuente beneficiario originario nei cinque anni successivi in cinque tranche uguali. Pertanto, ogni anno il contribuente riduce l'onere fiscale di una parte proporzionale dello sgravio fiscale. Nel caso in cui il credito d'imposta superi il debito d'imposta dell'anno - è questa la parte importante - l'importo eccedente non può essere richiesto al governo e quindi è perso. In questo caso, il credito d'imposta sembra soddisfare la definizione di credito d'imposta non esigibile (non payable)” e pertanto, conclude l'Eurostat, “dal punto di vista di questo singolo contribuente” il tax credit “è limitato all'entità del debito d'imposta e la parte non utilizzata è di fatto "sprecata" per il contribuente”.
D’altro canto, però, il superbonus può essere anche ceduto per l'intero importo o per l'importo non ancora utilizzato. “In caso di trasferimento del credito d'imposta, i cessionari (fornitori, istituti finanziari, ecc.) possono utilizzarlo per compensare il proprio debito d'imposta nei cinque anni successivi fino al limite dell'onere fiscale annuo. L'importo del credito d'imposta eccedente il debito d'imposta si perde se non utilizzato ma, in alternativa, può anche essere trasferito ulteriormente per la parte non ancora utilizzata. Pertanto, in questo caso particolare, è consentita una trasferibilità multipla del credito d'imposta”.
A questo punto, prosegue l’Eurostat, “si potrebbe ritenere che la natura del credito d'imposta non cambi dopo l'introduzione della possibilità della sua cessione a terzi, e possa ancora essere visto come un credito d'imposta inesigibile. In particolare, ciò avverrebbe se si tenesse conto del fatto che l'importo del credito d'imposta è, in ciascuna modalità, limitato all'entità del debito d'imposta e che l'importo eccedente non può essere comunque rimborsato dallo Stato.
Tuttavia - aggiunge l’Eurostat - si potrebbe anche sostenere che la possibilità di trasferire il credito d'imposta ad altri beneficiari apporti un elemento nuovo, di cui si deve tener conto nella valutazione del credito d'imposta, in quanto si potrebbe ritenere che il credito d'imposta (o la parte non ancora utilizzata) sarà infine, nella sostanza, non perduta e verrà reclamata alla fine da uno o più cessionari”.
“La trasferibilità dei crediti d'imposta - spiega l’Eurostat - è un concetto non sviluppato nel SEC 2010 e attualmente non sono fornite indicazioni precise sul trattamento di tale fenomeno nei conti nazionali”.
Per questo l’Eurostat ritiene “che i crediti d'imposta cedibili debbano essere visti come casi-limite tra crediti d'imposta non esigibili e crediti d'imposta esigibili e, prima di fornire qualsiasi orientamento operativo, come richiesto dall'Istat, e di introdurre regole precise per la loro rilevazione” è necessaria un'analisi metodologica. L'obiettivo è infatti quello di sviluppare il tema dei crediti d'imposta cedibili al fine di includerlo nel prossimo aggiornamento del MGDD.
La guida dell’Agenzia entrate sulla piattaforma per la cessione dei crediti
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