Trento: assegni di studio - Anno 2012-2013
Descrizione
Criteri e modalità per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 76 della legge provinciale n. 5-2006.
Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere residente in provincia di Trento;
b) avere un’età non superiore ai venti anni alla conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce l’assegno di studio;
c) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;
d) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;
e) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l’accesso al beneficio.
f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera e), mentre i minori in affido presso le famiglie fanno parte del nucleo familiare da valutare;.
g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.
L’assegno di studio è concesso a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento.
L’assegno di studio è corrisposto nell’ammontare compreso fra la misura minima di euro 50 euro e la misura massima di:
- euro 600 per la scuola primaria;
- euro 700 per la scuola secondaria di primo grado;
- euro 1.100 per la scuola secondaria di secondo grado.
La domanda di assegno di studio può essere presentata:
- da uno dei genitori dello studente, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale dello studente;
oppure - dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all’allegato B) del provvedimento (vedi Links).
La domanda di assegno di studio è presentata all’istituzione scolastica paritaria, frequentata dallo studente destinatario del beneficio, utilizzando il modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione, entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.
Con riferimento all’anno scolastico 2012/2013, la domanda deve essere presentata entro il 21 dicembre 2012.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno di studio spettante a ciascuno studente si tiene conto di quanto segue:
- l’entità dell’assegno di studio spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata secondo i criteri stabiliti dalla disciplina ICEF contenuta nell’allegato B) del provvedimento (vedi Links).
- l’importo dell’assegno di studio non può in ogni caso superare l’ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario.
L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.
Per maggiori informazioni consultare i Links.