Lombardia: indennizzi agli operatori di polizia locale
Descrizione
Criteri per l’erogazione, mediante accesso al fondo appositamente istituito, del beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di inabilità temporanea assoluta derivante da danni fisici o lesioni subiti dagli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio.
Con Dduo n. 4828 del 9 aprile 2021, pubblicato sul Bur n. 16 del 20 aprile 2021, sono state pubblicate le modalità per presentare le domande.
In attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale primo aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), Regione, mediante il Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 20 bis, riconosce, in forza del comma 1bis, un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall’operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del proprio servizio.
Sono beneficiari gli operatori di polizia locale che, nello svolgimento del proprio servizio, siano stati vittima di un reato, causa diretta di danni fisici o lesioni che abbiano comportato l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.
Ferme restando le responsabilità penali, la competente struttura regionale dispone la decadenza dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata.
Il beneficio economico è previsto nella misura di € 20 giornaliere, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa, fino all’ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro. Ai fini della quantificazione dell’importo del beneficio economico, sono conteggiati anche i giorni festivi.
I soggetti beneficiari presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso al contributo economico entro un anno dalla data di guarigione clinicamente attestata, che permette il ritorno al lavoro.
Per gli eventi occorsi precedentemente alla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del bando e, comunque, a far data dal 1 gennaio 2020, il termine di un anno decorre dalla suddetta data di pubblicazione.
Alla domanda di accesso al contributo economico deve essere allegato il referto medico a suo tempo redatto, unitamente alla relazione di servizio predisposta dal Comando o Servizio di polizia locale da cui dipendeva l’operatore al momento del fatto. In caso di referto medico con una prognosi di inabilità temporanea assoluta non superiore ai 20 giorni, l’istante dovrà dichiarare di aver provveduto a presentare querela per il reato di cui ritiene di essere persona offesa. In assenza di querela, la domanda non è ammissibile.
Per maggiori informazioni consultare i Links.