Friuli Venezia Giulia: contributi per l'acquisto di veicoli ecologici - Lr n. 45-2017
Descrizione
Regolamento per la concessione di contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina e gasolio e per il conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria.
Aggiornamento: Comunicazione del 1° settembre 2021 - Aggiornamento tempistiche domande.
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche:
- a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 150.000 euro annui.
Nel caso di acquisto di veicolo in comproprietà, sono beneficiari del contributo i comproprietari del veicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.
È ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli ammissibili ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti dal Regolamento. Ai fini dell’ammissione a contributo della relativa spesa deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data
Caratteristiche dei veicoli da rottamare
Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria “M1” e a una delle seguenti classi emissive:
- a) BENZINA: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
- b) GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Il veicolo da rottamare deve essere intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare in qualità di proprietario o comproprietario.
Caratteristiche dei veicoli da acquistare
Il veicolo deve appartenere alla categoria M1, essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, o usato a “km 0”, o usato, con alimentazione a benzina/metano di cilindrata non superiore a 4.000 cc o un veicolo ibrido di cilindrata non superiore a 4.000 cc che rientri nella categoria Euro 6, oppure appartenere alla categoria M1, nuovo, o usato a “km 0”, o usato, con alimentazione elettrica. Alla data dell’acquisto, il veicolo usato a “km 0” o usato deve essere stato immatricolato da meno di due anni.
Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per veicoli nuovi o usati a km 0 è pari a:
- 3.000 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
- 4.000 euro per l’acquisto di veicoli ibridi;
- 5.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.
Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di veicoli usati è pari al 50%.
La domanda ai fini della concessione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza.
In fase di prima applicazione, ai fini dell’ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo dovrà essere acquistato successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento e le domande di contributo relative a tali veicoli potranno essere presentate a partire dal 17 settembre 2019.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Legge di assestamento 2021), per poter accedere al contributo l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro il 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021.