Il regime d'aiuto per start up nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, è finalizzato a sostenere la nascita di nuova imprenditorialità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Finalità
Il decreto del Mse del 6 marzo 2013 - in base all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria - è finalizzato a sostenere la nascita di nuova imprenditorialità, rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Linee d'intervento
Sono previste due tipologie d’intervento:
- aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione;
- sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative:
- costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- di piccola dimensione;
- con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative;
- in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche.
Le imprese devono inoltre:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate da soci di imprese che abbiano cessato l’attività nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta e quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura; della produzione primaria dei prodotti agricoli; carboniero, limitatamente alle attività economiche per le quali vigono specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria.
Agevolazioni
Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione
L’importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria è pari a euro 50.000, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000 nell’arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda.
Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l’impresa beneficiaria, all’atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 30% del maggior valore tra costo e valore della produzione dell’impresa stessa, o abbia impiegato, nell’anno di riferimento, dipendenti o collaboratori in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% della forza lavoro complessiva dell’impresa medesima, l’importo annuo massimo del contributo concedibile è elevato a:
- euro 60.000, relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- euro 70.000, relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- euro 80.000, relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- euro 90.000, relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile l'intensità dell'aiuto o concesso a ciascuna impresa beneficiaria è pari:
- per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda:
- 35% dei costi ammissibili per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero quelle Regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- 25% dei costi ammissibili per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; - per il successivo anno:
- 25% dei costi ammissibili, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero quelle Regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- 15% dei costi ammissibili, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
L’importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non può comunque eccedere il 33% del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto.
Spese ammissibili
- interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;
- costi (spese di affitto, canoni di leasing e/o quote di ammortamento) relativi all’acquisto della disponibilità di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici necessari all’attività di impresa;
- ammortamento e canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature;
- costi salariali relativi al nuovo personale dipendente assunto dall’impresa.
Sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico
Ai beneficiari aventi sede legale e operativa nelle sole regioni dell’Obiettivo Convergenza, che operano nell’economia digitale è riconosciuta un’agevolazione a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all’avvio dell’attività di impresa, o che realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata sono concesse le seguenti agevolazioni:
- un contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento;
- servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell’impresa.
Le agevolazioni che consistono in un contributo in conto impianti sono concesse fino al limite massimo di euro 200.000, ovvero di euro 100.000 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 65% delle spese ammissibili. Nel caso di società beneficiarie la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai trentacinque anni o da donne, il contributo è pari al 75% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni che consistono in servizi di tutoring sono pari a un massimo di euro 5.000 per singola impresa beneficiaria.
Spese ammissibili
- impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
- componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento;
- brevetti e licenze;
- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.