Disposizioni nazionali per la misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti Ue per l'applicazione della misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018.
Beneficiari
Le Regioni e le Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
Azioni ammissibil
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono:
- a) la riconversione varietale che consiste:
a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo; - b) la ristrutturazione, che consiste:
b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.
La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. Nel caso di aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la soglia minima scende a 0,3 ettari.
Contributi
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme:
- della compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- del contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato in una delle forme:
- b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di Convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/Ha;
- b2) in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro/Ha, elevato a 15.000 euro/Ha nelle regioni classificate come regioni di Convergenza.
Procedure
L'Agea dovrà definire, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, le modalità per la presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente. Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.