Umbria: assegnazione prestito sociale d'onore
Description
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione del prestito sociale d'onore.
Il prestito sociale d’onore può essere attivato ove il soggetto richiedente rientri nelle seguenti tipologie di bisogno:
- nascita o adozione di un figlio;
- spese per il ricongiungimento familiare;
- situazioni legate al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dalla stato di famiglia anagrafico;
- spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio, trasferimento di un componente del nucleo familiare;
- spese per traslochi, cambiamenti di alloggio, e per la stipula del contratto d’affitto;
- spese per l’istruzione primaria, secondaria e universitaria dei figli;
- spese relative alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Beneficiari
Il prestito sociale d’onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.
Gli aspiranti all’assegnazione del prestito sociale d’onore devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
- residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell’Umbria;
- compimento del diciottesimo anno di età;
- reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi;
- condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso, vale a dire entro un periodo massimo di sessanta mesi, tenendo conto che la restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall’erogazione dello stesso;
- non godimento di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati fino alla restituzione dell’ultima rata del prestito sociale d’onore ottenuto, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
- assenza di situazione debitoria che evidenzi l’assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d’onore.
Il finanziamento stanziato è pari a € 150.000.
Il prestito sociale d’onore ha un importo massimo di Euro 5.000 ed è determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso.
Un nuovo prestito sociale d’onore potrà essere concesso per lo stesso nucleo familiare non prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito.
Il presente avviso ha validità di 6 mesi dal giorno della sua pubblicazione e rimane aperto fino al quindicesimo giorno antecedente al suo termine di scadenza.
Per ciascuno dei 6 mesi di vigenza del bando viene predisposta da Gepafin S.p.A. una apposita graduatoria mensile su base di zona sociale, ove vengono inserite le domande ritenute ammissibili e presentate durante il termine di vigenza dell’Avviso pubblico.
La domanda per partecipare alla formulazione della graduatoria deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni e della Regione www.regione.umbria.it.
Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati, le specifiche tipologie di bisogno che attivano la sua richiesta di prestito sociale d’onore nonché l’eventuale sussistenza delle priorità che danno diritto a punteggio.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d’identità.
Nelle richieste di attivazione del prestito sociale d’onore costituiscono priorità le seguenti situazioni nelle quali si trovi il soggetto richiedente:
- nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente ed uno o più minori, come risultante da stato di famiglia anagrafico (punti 3);
- richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all’uso abitativo (punti 2);
- richiedente costituente una famiglia unipersonale (punti 1).
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