Piemonte: contributi per il ristoro dei danni subiti a beni mobili e beni immobili
Description
Bando per la concessione di benefici finanziari a favore dei soggetti privati per il ristoro dei danni subiti a beni mobili e beni immobili.
I benefici finanziari possono essere concessi per:
- ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali (solo in presenza di fatture di spesa quietanzate);
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili in relazione al nucleo familiare.
I benefici finanziari possono essere richiesti una sola volta dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento, e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto. In ogni caso per ottenere la concessione del contributo per i beni immobili devono sempre essere esibite le fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute.
E’ prevista una franchigia di euro 3.500 su ogni domanda di contributo.
I contributi sono concessi per il ripristino delle unità immobiliari e in particolare delle parti residenziali, dell’autorimessa e dell’unica strada di accesso quando interrotta. Le spese per i muri di sostegno o altre opere di protezione dell’abitazione possono essere ricomprese nel computo solo quando, sulla base di valutazioni tecniche, il loro mancato ripristino comprometta direttamente la statica dell’edificio. Non sono ammesse a contributo le spese relative a cancelli, recinzioni, verande, porticati, tende da esterno, ricoveri, depositi, terreni, cortili, orti, giardini, attrezzature sportive ed altre pertinenze non sopra elencate.
Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati. Sono esclusi da ogni forma di contributo edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell’evento calamitoso.
Dall’ammontare della spesa sostenuta per i beni immobili, prima dell’ applicazione delle percentuali previste, oppure, qualora sia maggiore, dall’importo dei danni accertati per i beni mobili, deve essere detratta una franchigia di euro 3.500 nonché l’ammontare di eventuali risarcimenti assicurativi.
Il rimborso IVA concorre alla formazione del volume di danno ed avviene nei medesimi limiti percentuali e massimali previsti per la determinazione del contributo.
Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento:
a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 30.000 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.
b) Unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale danneggiate e ripristinabili (seconde case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 25.000 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.
c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: può essere concesso un contributo, non superiore a € 25.000, e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all’interno del condominio vi sia almeno un’unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, e fino a un massimo del 50% in caso contrario.
d) Beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 62 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 20.000 per nucleo familiare.
I privati cittadini interessati avranno 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni per presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi atmosferici in oggetto (23 dicembre 2010).
I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda dovrà essere formulata sul modello predisposto, sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa le domande presentate potranno essere accolte, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall’ amministrazione. Qualora le segnalazioni precedentemente presentate non contengano alcuna quantificazione del danno le domande potranno essere prese in considerazione solo per un importo fino a 15.000 euro, al lordo della franchigia, oppure a seguito di presentazione di perizia asseverata il cui importo sarà a carico del richiedente. Nel caso in cui le segnalazioni precedentemente presentate contengano la quantificazione del danno non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni.
Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso.
Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all’istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso nel merito dei danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:
- nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;
- titolarità dei beni;
- utilizzo nella documentazione probatoria di importi dei lavori in linea con i costi fissati dal Prezziario regionale;
- conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle
- autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;
- coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all’entità dell’evento;
- numero dei vani danneggiati per il calcolo di cui al punto 2 lettera d.
I sindaci dei comuni devono accertare la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati e provvedere alla certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed inviare tempestivamente alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Ufficio danni a privati, C.so Bolzano 44 Torino, il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo il modello predisposto. I sindaci sono tenuti a dare comunicazione ai richiedenti circa l’assegnazione del contributo ed i termini fissati per la conclusione dei lavori.
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