Piemonte: incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternita' - POR FSE 2014-2020
Description
Bando regionale 'RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati', Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità, POR FSE 2014-2020.
Con DD n. 151 del 3 febbraio 2021, pubblicata sul Bur n. 7 del 18 febbraio 2021, è stati integrato l'esito della procedura di selezione delle domande relative al mese di SETTEMBRE 2020.
L’intervento oggetto del bando si concretizza nell’erogazione alla madre lavoratrice di un incentivo una tantum finalizzato a “premiare” il suo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o di affidamento di minore, qualora il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisca del congedo parentale.
Nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre l’incentivo viene erogato a fronte del suo rientro lavorativo. L’incentivo una tantum assume carattere addizionale rispetto al premio alla nascita previsto dal comma 353 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
Sono persone destinatarie dell’intervento le madri in rientro lavorativo dopo la maternità, residenti e/o domiciliate nella regione Piemonte, appartenenti alle seguenti tipologie:
- lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie lavoratrici di società cooperative,
- persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata, di cui all’art. 111 “Microcredito” del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo parentale (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
MADRI LAVORATRICI DIPENDENTI
Destinatarie delle sottostanti 3 tipologie di intervento sono le lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie lavoratrici di società cooperative.
1) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa, se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento.
L’incentivo non viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) oppure fruisca del congedo parentale.
2) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. L’incentivo non viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità nei mesi in cui la madre fruisce del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
3) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o della fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso del seguente requisito:
- la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari.
I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono:
- per il rientro o la permanenza lavorativa dopo il congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale, quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/la figlio/a o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento,
- per il rientro o la permanenza lavorativa delle madri aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità, quelli effettuati fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
L’incentivo è erogato unicamente a fronte del rientro o permanenza lavorativa della madre.
MADRI LAVORATRICI INDIPENDENTI
Sono destinatarie delle sottostanti 3 tipologie di intervento le persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata, di cui all’art. 111 “Microcredito” del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo parentale (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
4) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata, rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento.
L’incentivo non viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale nei mesi in cui la madre è in congedo di maternità (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) oppure fruisca del congedo parentale.
5) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti:
- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata, rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento5 L’incentivo non viene erogato nel caso in cui il padre fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità nei mesi in cui la madre fruisce del congedo parentale.
6) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa.
L’incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso del seguente requisito:
- la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di società di persone (socia accomandataria in caso di società in accomandita semplice), di società a responsabilità limitata semplificata rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.).
I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Nel caso in cui tale figlio/a sia in situazione di grave disabilità, i mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli fruiti fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. L’incentivo è erogato unicamente a fronte del rientro o permanenza lavorativa della madre.
Le risorse disponibili ammontano a 500mila euro.
MADRI LAVORATRICI DIPENDENTI
Incentivo 1)
L’incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a:
- € 400 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera;
- € 200 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.
Incentivo 2)
L’incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a € 400 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
Incentivo 3)
L’incentivo è erogato una tantum al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.
MADRI LAVORATRICI INDIPENDENTI
Incentivo 4)
L’incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a:
- € 400 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera;
- € 200 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.
Incentivo 5)
L’incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a € 400 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
Incentivo 6)
L’incentivo è erogato una tantum al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell’esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.
Le domande di contributo dovranno essere inoltrate alla Regione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale (22 febbraio 2018) e fino alle ore 23.59 del giorno 31 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Con DD n. 210 del 20 marzo 2018, pubblicata sul Bur n. 12 del 22 marzo 2018, è stata pubblicata una precisazione sulla definizione di nucleo monoparentale composto dalla sola madre.
Con DD n. 341 del 26 aprile 2018, pubblicato sul Bur n. 19 del 10 maggio 2018, è stata approvata la graduatoria del mese di marzo 2018.
Con DD n. 1282 del 14 novembre 2018, pubblicato sul Bur n. 48 del 29 novembre 2018, è stata approvata la graduatoria del mese di ottobre 2018.
Con DD n. 632 del 7 maggio 2019, pubblicato sul Bur n. 25 del 20 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria del mese di aprile 2019.
Con DD n. 830 del 13 giugno 2019, pubblicata sul Bur n. 29 del 18 luglio 2019, è stata approvata la graduatoria del mese di maggio 2019.
Con DD n. 1390 del 10 ottobre 2019, pubblicata sul Bur n. 45 del 7 ottobre 2019, è stata approvata la graduatoria del mese di settembre 2019.
Con DD n. 87 del 10 febbraio 2020, pubblicata sul Bur n. 7 del 13 febbraio 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di gennaio 2020.
Con DD n. 242 del 13 marzo 2020, pubblicata sul Bur n. 12 del 19 marzo 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di febbraio 2020.
Con DD n. 576 dell'11 giugno 2020, pubblicata sul Bur n. 26 del 25 giugno 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di maggio 2020.
Con DD n. 764 del 24 luglio 2020, pubblicata sul Bur n. 31 del 30 luglio 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di giugno 2020.
Con DD n. 848 dell'11 agosto 2020, pubblicata sul Bur n. 35 del 27 agosto 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di luglio 2020.
Con DD n. 978 del 21 settembre 2020, pubblicata sul Bur n. 41 dell'8 ottobre 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di agosto 2020.
Con DD n. 1087 del 6 ottobre 2020, pubblicata sul supplemento 4 al Bur n. 43 del 22 ottobre 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di settembre 2020.
Con DD n. 1294 del 2 novembre 2020, pubblicata sul supplemento I al Bur n. 46 del 12 novembre 2020, è stata approvata la graduatoria del mese di ottobre 2020.
Con DD n. 20 dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul Bur n. 2 del 14 gennaio 2021, è stata approvata la graduatoria del mese di dicembre 2020.