Legge n. 49-87: agevolazioni alle imprese miste in Paesi in via di sviluppo
Regolamento per la concessione di agevolazioni alle imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo, in attuazione della legge n. 49/1987.
Obiettivi
La legge n. 49/87 stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
All'articolo 7 la legge prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste, nonché ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinchè finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari.
Il regolamento approvato dal Comitato interministeriale per lo sviluppo economico con delibera n. 56/2013 sostituisce le regole precedenti, adottate dal CIPE con le delibere n. 92/2009 e n. 70/2011.
In base al nuovo regolamento, i crediti agevolati devono mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacità aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile e inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale.
Beneficiari
I finanziamenti possono essere concessi alle imprese italiane esclusivamente per:
- la partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese miste;
- aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.
I crediti agevolati sono accessibili alle imprese registrate in Italia che intendono realizzare imprese miste nei:
- Paesi HIPC, Paesi PMA e Paesi annualmente individuati dalla banca Mondiale come 'lower middle income countries';
- Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri.
L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei settori:
- industria;
- agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
- artigianato;
- servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
- microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;
- formazione professionale ed educazione.
L'impresa italiana che richiede l'incentivo deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista.
Forma di aiuto
Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a 10 milioni di euro.
Il tasso di interesse è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'Economia per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
Il prestito è rimborsato in un periodo compreso fra 3 anni e10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.
Procedure
Le domande di finanziamento devono essere presentate dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale da parte dell'impresa italiana.