Lombardia - pronto intervento a seguito di calamita' naturali - LR n. 1-2000
Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali (art. 3 della Legge regionale n. 1/2000).
Interventi ammissibili
A - INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE
MODALITA’ DI SOMMA URGENZA
Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli realizzati con la modalità della “somma urgenza”, ai sensi dell’articolo 176 del DPR 207/2010, cioè gli interventi il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità.
Gli interventi ammissibili al finanziamento regionale devono interessare esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l’uso delle quali, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono derivare esclusivamente da fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultano oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente.
Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate o a ripristinare il collegamento ad infra- strutture di primaria necessità, quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza, edifici ed opere individuate nei piani di emergenza comunali.
Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d’arte. Non possono essere prese in considerazione opere per le quali non siano stati effettuati tempestivi e documentati interventi di manutenzione.
MODALITA’ DI URGENZA
Gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli realizzati con la modalità della “urgenza”, ai sensi dell’articolo 175 del DPR 207/2010, cioè gli interventi che possono essere differiti nel tempo, senza pregiudicare, nell’ immediato, la pubblica incolumità.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli relativi alle tipologie di strutture ed infrastrutture pubbliche richiamate ai punti 1.2. e 1.3. della precedente parte A.1- MODALITA’ DI SOMMA URGENZA (vedi LInk), nei casi in cui il rischio per la pubblica incolumità non appare imminente, ma sussiste comunque la necessità del ripristino in tempi ristretti, per garantire il mantenimento delle abituali condizioni di vita degli abitanti.
Analogamente a quanto già stabilito per i lavori di “somma urgenza”, i danni devono derivare esclusivamente da fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui entità e/o durata risultano oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente.
Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile anche per gli interventi che permettono l’accesso in sicurezza ad attività produttive o a zone di pubblico interesse, che rappresentano una fonte economica fondamentale nel contesto socio-economico locale.
B-INTERVENTI ATTIVATI DALLA REGIONE SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
Per l’esecuzione delle opere di intervento sui corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale, ai sensi dell’art. 3, comma 108, lett. k), della l.r. 1/2000, la Regione si avvale delle Sedi Territoriali della Giunta Regionale per le funzioni loro attribuite dalla d.g.r. 12 luglio 2013, n. X/383 “Ricognizione e attestazione delle funzioni in capo alle Sedi Territoriali della Giunta Regionale, al termine della sperimentazio- ne dell’affidamento ad ERSAF dei compiti operativi nell’ambito di servizi al territorio”, con specifico riferimento ai seguenti procedimenti indicati al punto 5.“PRONTI INTERVENTI” dell’Allegato alla deliberazione medesima:
Esecuzione Pronti Interventi di competenza regionale; B. Valutazione Pronti Interventi di competenza comunale.
MODALITA’ DI SOMMA URGENZA
Gli interventi attivabili sono esclusivamente quelli realizzabili con la modalità della “somma urgenza”, ai sensi dell’articolo 176 del DPR 207/2010, cioè gli interventi il cui differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità ovvero, in situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituirebbero una condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono derivare esclusivamente da fenomeni naturali eccezionali.
MODALITA’ DI URGENZA
Gli interventi attivabili sono esclusivamente quelli realizzati con la modalità della “urgenza”, ai sensi dell’articolo 175 del DPR 207/2010, cioè gli interventi che possono essere differiti nel tempo, senza pregiudicare, nell’immediato, la pubblica incolumità, ma sussiste comunque la necessità del ripristino in tempi ristretti, per garantire il mantenimento delle abituali condizioni di vita degli abitanti.
Contributi
A - INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE
MODALITA' DI SOMMA URGENZA
Regione Lombardia assegna ai Comuni e loro forme associative un contributo per le spese relative all’attuazione di opere di pronto intervento realizzate dagli stessi Enti nella seguente misura:
- 100% delle spese per i Comuni fino a 1.000 abitanti;
- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti.
In ogni caso il contributo regionale per ogni singola opera è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di 75.000 euro (IVA inclusa). L’eventuale eccedenza e le spese tecniche rimangono a carico dell’Ente richiedente.
MODALITA' DI URGENZA
Regione Lombardia assegna ai Comuni e loro forme associative un contributo per le spese relative all’attuazione di opere di pronto intervento realizzate dagli stessi Enti nella seguente misura:
- 100% delle spese per i Comuni fino a 1.000 abitanti;
- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti.
In ogni caso il contributo regionale per ogni singola opera è riconosciuto fino al limite massimo della spesa di 200.000 euro (IVA e spese tecniche incluse). L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Ente richiedente. Le spese tecniche vengono riconosciute nella misura massima del 10% dell’ importo dei lavori a base di appalto.
Per il medesimo intervento non è ammessa la redazione di perizia suppletiva che comporti l’utilizzo del ribasso d’asta e/o di nuovi finanziamenti.
B - INTERVENTI ATTIVATI DALLA REGIONE SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
MODALITA' DI SOMMA URGENZA
Condizioni: Intervenuta dichiarazione di somma urgenza delle opere da parte della sede territoriale interessata e conseguente affidamento delle stesse, con ordine di servizio, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 176 del DPR 207/2010.
Non sono ammesse proroghe dei lavori, se non per motivi dipendenti da avverse condizioni meteorologiche o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori che ne impediscano la prosecuzione; non potrà comunque essere differita la parte di lavori indispensabile all’immediata eliminazione del rischio per la pubblica incolumità.
In conseguenza di calamità naturali, eccezionali o imprevedibili, che arrechino danni a strutture e/o infrastrutture a supporto delle attività di protezione civile, la D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, con le modalità di somma urgenza di cui all’art. 176 del D.P.R. 207/2010, può porre in atto gli interventi ritenuti improcrastinabili, finalizzati all’immediato ripristino delle funzioni a cui sono adibite le medesime strutture e/o infrastrutture.
MODALITA' DI URGENZA
Condizioni: intervenuta dichiarazione di urgenza delle opere da parte della sede territoriale interessata nei termini e con le modalità di cui all’articolo 175 del DPR 207/2010.
Non sono ammesse proroghe dei lavori, se non per motivi dipendenti da avverse condizioni meteorologiche o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori che ne impediscano la prosecuzione.
L’affidamento e l’esecuzione dei lavori è soggetta alle vigenti norme statali e regionali in materia di lavori pubblici.
Tempistiche
I criteri entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 e sostituiscono integralmente quelli approvati dalle precedenti deliberazioni 3400/2006 e 924/2010.