Trento: assegni di studio e facilitazioni di viaggio - LP n. 5-2006
Description
Bando per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 72 e 76 della legge provinciale n. 5-2006 - Anno scolastico e formativo 2011/12.
Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006 e assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Possono beneficiare dell’assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.
Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
A) essere residente in provincia di Trento;
B) avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012;
C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce l’intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l’intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
D) sostenere, nell’anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l’assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell’allegato D);
F) per i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.
Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.
In particolare possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui si riferisce l’intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.
La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
L’assegno di studio è concesso fino all’ammontare massimo di 5.000 euro. Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell’assegno di studio spettante in base alla graduatoria, da erogare entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l’intero importo nel caso di mancata erogazione dell’acconto, sono liquidati a seguito dell’accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.
Assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
L’assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50 euro alla misura massima di:
- 600 euro per la scuola primaria;
- 700 euro per la scuola secondaria di primo grado;
- 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.
Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006
Il beneficio è concesso fino all’importo massimo di euro 400 per un figlio e di euro 700 per due o più figli.
La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell’accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.
La domanda può essere presentata entro il 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale.
L’ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare, e del merito scolastico, individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell’anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.
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