Veneto: Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi - Anno 2014-2015
Description
Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici Alternativi" relativo all'Anno Scolastico-Formativo 2014-2015.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
b) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94:
- il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, del D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e successive
- modifiche;
- l’attestazione ISEE deve essere relativa ai redditi 2013, dichiarati nel 2014;
c) se ha cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Lo studente deve:
a) al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare uno dei seguenti tipi di istituzioni:
- scolastiche statali: secondarie di I e II grado;
- scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e II grado;
- scolastiche non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I e II grado;
- formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese previste dal bando;
b) avere la residenza nella Regione del Veneto.
Il contributo non può essere concesso, qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
L’importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile.
La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.
La percentuale è uguale per tutti i richiedenti.
Il richiedente dal 10/09/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10/10/2014, deve:
a) compilare ed inviare via web la “Domanda del Contributo”, seguendo le “Istruzioni” che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al “Richiedente”;
b) recarsi presso il Comune di residenza dello studente ed esibire i seguenti documenti:
- un proprio documento di identità/riconoscimento;
- se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
- il numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web; oppure inviare, al Comune di residenza dello studente, copia dei suddetti documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:
1. fax;
2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
3. all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
a) o tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
b) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
c) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
d) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi; dal 14/11/2014:
c) prende conoscenza dell’assegnazione o del diniego del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte “Riservato ai richiedenti”, link “Accedi a Risorse assegnate”, seguendo le istruzioni indicate;
d) se non ammesso, totalmente o parzialmente, può proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Comune:
- a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) dal 20/08/2014 al 09/09/2014, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la ‘Domanda di accesso alla procedura web “Buono-Libri Web”’, seguendo le “Istruzioni” che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al “Sindaco”;
- c) dal 10/09/2014 al 24/10/2014, svolge l’istruttoria informatica delle domande, seguendo le “Istruzioni” che troverà nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, nella parte riservata al Comune;
- d) dal 14/11/2014, visualizza il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni, entrando nel sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri;
- e) prende conoscenza dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato assegnato il contributo e dei relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti di propria competenza cui è stato negato il contributo, mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, parte “Riservato ai Comuni”, link “Accedi a Risorse assegnate”;
- f) in analogia a quanto effettuato negli anni precedenti, dà comunicazione del provvedimento di diniego del contributo con il relativo motivo di rigetto, ai soggetti di propria competenza, cui è stato negato il contributo;
- g) paga i contributi, che verranno erogati direttamente dallo Stato, ai beneficiari;
- h) se i beneficiari non pagano i debiti per servizi inerenti il diritto allo studio, può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati: quindi, non pagare il contributo e trattenerlo;
- i) mantiene nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.
La Regione:
- a) entro il 14/11/2014, emana il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni, da inviare allo Stato (per determinare l’importo da corrispondere ai singoli Comuni, la Regione tiene conto delle eventuali economie rilevate da ciascun Comune nella gestione degli esercizi precedenti), con cui assegna i contributi ai beneficiari selezionati dal Comune ed assegna ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento dei contributi ai beneficiari;
- b) dal 14/11/2014, pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.
Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
Se al momento della presentazione della domanda il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.
Per maggiori informazioni consultare i Links.