Friuli Venezia Giulia: incentivi per imprese turistiche - Lr n. 29-2005

Photo credit: Imagen de Siggy Nowak en PixabayRegolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo).

Decreto del Presidente della Regione n. 0167/Pres del 24 settembre 2019 (BUR n. 40 del 2 ottobre 2019) - Regolamento di modifica (Le modifiche apportate riguardano in ordine: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18)

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 21/2016, nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture medesime rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Per l’ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

  • a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);
  • b) avere sede o almeno un’unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, come risultante da visura camerale e attestata dall’impresa nella domanda di contributo;
  • c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l’iniziativa cui si riferisce l’incentivo riguardi un’unità locale presente sul territorio regionale che deve risultare attiva prima dell’avvio dell’iniziativa medesima.

Interventi ammissibili

Sono finanziabili le seguenti iniziative:

  • a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;
  • b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica;
  • c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000 euro;
  • d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l’acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

Regimi di aiuto e incentivi

Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi, su espressa indicazione dell’impresa richiedente gli aiuti, in osservanza:

  • a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;
  • b) dell’articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto, riportate nell’Allegato C del presente regolamento;
  • c) dell’articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del citato regolamento (UE) n. 651/2014.

In osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a) la misura del contributo è del 50% della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40% della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche, entro i seguenti limiti:

  • a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000 euro;
  • b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000 euro.

In osservanza delle disposizioni di cui alla lettera b), la misura del contributo è pari al 30% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 20% della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l’esecuzione dei lavori. L’importo minimo della spesa ammissibile è di 20mila euro e il limite massimo di contributo concedibile è di 400mila euro.

In osservanza delle disposizioni di cui alla lettera c), la misura del contributo è pari al 20% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 10% della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l’esecuzione dei lavori. L’importo minimo della spesa ammissibile è di 20mila euro e il limite massimo di contributo concedibile è di 400mila euro.

Tempistiche

Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).

Le domande sono presentate prima dell’avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

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Soggetto gestore
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Pubblicato
02 Oct 2019
Ambito
Regionale
Settori
Servizi, Turismo
Finalita'
Ammodernamento, Sviluppo
Ubicazione Investimento
Europe, Friuli-Venezia Giulia
Tags
Lr 29-2005, Imprese turistiche