Legge bilancio 2021: taglio cuneo fiscale in busta paga diventa strutturale

Taglio cuneo fiscale, via libera del CdmCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della manovra 2021 (legge 178-2020) e del decreto correttivo sul cuneo fiscale si stabilizza l'ulteriore detrazione sul lavoro per i redditi tra 28mila e 40mila euro.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2021

Tra i provvedimenti a sostegno del reddito della legge di Bilancio 2021 c'è anche la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale, prima bonus Renzi poi bonus busta paga, per i redditi da 28mila a 40mila euro.

L'intervento rappresenta il primo passo della più ampia riforma dell'Irpef che partirà nel 2022, al fine di garantire una maggiore semplicità ed equità del sistema.

Taglio del cuneo fiscale: come funziona 

Il taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, che prevede due sistemi: 

  • Credito Irpef in busta paga per i redditi fino a 28mila euro;
  • Detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.

Sono circa 16 milioni i lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico, che hanno visto aumentare il netto in busta paga.

Il decreto n. 3-2020 prevede, a partire dal 1° luglio 2020, un'integrazione per la platea che già beneficiava del cosiddetto bonus Renzi, con un ulteriore incremento di 120 euro in 6 mesi, da sommare ai 480 euro che già riceveva.

A partire dai 28mila euro invece, il bonus si trasforma in una detrazione fiscale equivalente. Un nuovo sconto fiscale che parte sempre da 100 euro e che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40mila euro di reddito.

Da luglio 2020, nella fascia di reddito tra 28mila e 40mila euro, sono circa 2,6 milioni i dipendenti beneficiari di una detrazione pari ad almeno 80 euro di sconto, mentre altri 950mila hanno usufruito di una detrazione inferiore.

Per ricevere l’aumento non è stato necessario fare alcuna richiesta. Il taglio del cuneo fiscale è stato applicato in automatico: lo sconto è trasmesso direttamente in busta paga dal datore di lavoro che svolgeva il ruolo di sostituto d’imposta.

La legge di Bilancio 2021 rende strutturale l'ulteriore detrazione fiscale per i redditi fino a 40mila euro, inizialmente intesa come agevolazione temporanea per il solo secondo semestre 2020, dal 1° luglio 2021 e per gli anni successivi.

La manovra assicura la copertura della misura per il prossimo anno con 3,3 miliardi di euro, ma per errore un comma del disegno di legge ne limitava l'erogazione a sei mesi, anzichè a tutto il 2021. Errore che è stato corretto con un provvedimento apposito, il decreto-legge n. 182 del 31 dicembre 2020, dal momento che il testo trasmesso dalla Camera al Senato è stato blindato per garantire l'approvazione entro fine anno ed evitare l'esercizio provvisorio di bilancio.

In base al decreto correttivo, l’ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

  • 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Consulta il testo della legge di Bilancio 2021 - Legge n. 178-2020 in Gazzetta ufficiale

I chiarimenti INPS

Ad agosto l'INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito al taglio del cuneo fiscale, prima bonus Renzi poi bonus Irpef, in vigore dallo scorso mese di luglio.

Con la circolare n. 96 del 21 agosto 2020, l’INPS è intervenuta in merito all’attuazione delle misure di riduzione della pressione fiscale a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse: il trattamento integrativo, le prestazioni escluse dal beneficio e il calcolo dell'agevolazione stessa.

Trattamento Integrativo

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, il cui importo complessivo non è superiore a 28mila euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, è riconosciuto un trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021. 

Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.

Prestazioni escluse

Rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR:

  • TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
  • TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;

Escluso anche il pagamento anticipato dell’indennità di NASPI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Calcolo detrazione Irpef

Fino al mese di giugno 2020, l’INPS determina attraverso l’applicativo denominato "BDL 66/2014", con i criteri e le modalità attualmente in vigore, il credito previsto dall’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR.

Dal mese di luglio 2020, per tutte le prestazioni interessate, l’Istituto determinerà l’importo del trattamento integrativo pari a 100 euro tenendo conto del reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta, del relativo periodo di lavoro, nonché della nuova disposizione di cui all’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020. 

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione.