Digital tax: i chiarimenti del Fisco per gli operatori

Web taxCon una nuova circolare l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su come applicare l’imposta sui servizi digitali, in vista del primo versamento a maggio.

Digital tax: accordo OCSE slitta al 2021. Allarme guerra commerciale

Ricordiamo che la digital tax è al centro di un dibattito a livello internazionale, che nel 2021 dovrebbe portare ad un accordo in sede OCSE.

Sempre nel 2021 la Commissione UE dovrebbe proporre, entro il mese di giugno, una digital tax europea che - insieme ad altri interventi - contribuirà a ripagare il debito contratto per finanziare il pacchetto per la ripresa Next Generation EU, più noto come Recovery fund.

Come si applica la digital tax in Italia

Cos'è la Digital Tax

La digital tax - introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e modificata dalla Manovra 2020 - consiste in un'aliquota del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel corso dell’anno solare.

Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che nell’anno solare precedente:

  • realizzano, ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro;
  • percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura di una serie di servizi digitali:

  • veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; 
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

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Il modello per comunicare i dati

Il 25 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nella sezione “Modelli” del proprio sito-web, la modulistica e le istruzioni per trasmettere le informazioni sull’imposta sui servizi digitali.

Il modello deve essere presentato direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.

Con la stessa dichiarazione è anche possibile chiedere il rimborso, nel caso in cui l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.

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I codici tributo della digital tax

Con la risoluzione n. 14 del 1° marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istiuito i codici tributo per versare, tramite modello F24, l’imposta sui servizi digitali.

I tre nuovi codici tributi sono:

  • 2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”
  • 2701” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - interessi”
  • 2702” denominato “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – sanzione”.

Il loro posto è nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza e delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Se il pagamento è effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo o dalla società designata dal gruppo, nella sezione “contribuente” del modello F24 dovranno essere indicati:

  • nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale del soggetto passivo
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito
  • nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

A regime l’imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione della tassazione (quindi il 2020), il termine slitta di un mese e cioè al 16 marzo 2021.

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Quando versare la digital tax? Proroga in arrivo

Con un comunicato del 9 marzo 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali.

La modifica fissa i nuovi termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione rispettivamente al 16 maggio (invece del 16 febbraio) e al 30 giugno (invece del 30 aprile) dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d’imposta.

I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione al posto di quelli prorogati, rispettivamente al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021, dal decreto Milleproroghe 2021 e dal provvedimento del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

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I chiarimenti delle Entrate per gli operatori

Con la circolare 3/E del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte e le indicazioni attese dalle aziende e dagli operatori interessati dalla nuova normativa riguardante l’imposta sui servizi digitali (Isd).

Ambito di applicazione

La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo.

È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta: veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Viene anche delineato il perimetro dei servizi esclusi.

Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.

Criteri di geolocalizzazione e base imponibile

Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per  determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia.

Nel documento l'Agenzia delle Entrate illustra anche le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di uno stesso servizio imponibile.

Oneri strumentali e solidarietà

La circolare esamina nel dettaglio gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti passivi dell’imposta, trattando degli obblighi di identificazione, di versamento (entro il 16 maggio di ciascun anno), di dichiarazione (entro il 30 giugno di ciascun anno), e illustrando le modalità di fruizione del rimborso.

Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione, che consente di delegare a una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale ambito, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.

Contabilità e sanzioni

La circolare precisa che l’obbligo di un’apposita contabilità, previsto dalla legge di Bilancio 2019, viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta.

In considerazione delle potenziali difficoltà e delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni (articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).

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