Programma EU4Health 2021-2027

Source: EC - Audiovisual ServiceIl programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health) intende sostenere la salute dei cittadini e la resilienza dei sistemi sanitari europei, anche a gravi minacce alla salute di natura transfrontaliera.

Obiettivi

Gli obiettivi generali di Eu4Health sono:

  • Migliorare e promuovere la salute nell’Unione al fine di ridurre l’onere delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze sanitarie, favorendo stili di vita sani e promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria; 
  • Proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero; 
  • Migliorare la disponibilità, l’accessibilità e l’accessibilità economica dei medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell’Unione e sostenere l’innovazione in relazione a tali prodotti; 
  • Rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e sviluppando l’efficienza delle risorse, in particolare: i) sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri; ii) promuovendo l’attuazione delle migliori pratiche e promuovendo la condivisione dei dati; iii) rafforzando il personale sanitario; iv) affrontando le implicazioni delle sfide demografiche; e v) portando avanti la trasformazione digitale.  

Gli obiettivi generali sono perseguiti attraverso i seguenti obiettivi specifici:

  • Sostenere le azioni in materia di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e intervenire nei confronti dei determinanti della salute, anche riducendo i danni alla salute causati dal consumo illecito di droghe e alla dipendenza, sostenere le azioni volte a porre fine alle disuguaglianze in ambito sanitario, per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria, i diritti e la sicurezza dei pazienti, la qualità dell’assistenza e l’assistenza sanitaria transfrontaliera, e sostenere le azioni volte a migliorare la sorveglianza, la diagnosi e il trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare il cancro e i tumori pediatrici, nonché sostenere le azioni volte a migliorare la salute mentale, prestando particolare attenzione ai nuovi modelli di assistenza e alle sfide sanitarie a lungo termine dell’Unione; 
  • Rafforzare le capacità dell’Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta rapida in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare attraverso il coordinamento, la fornitura e la mobilitazione di capacità di assistenza sanitaria di emergenza, sostenere la raccolta di dati, lo scambio di informazioni, la sorveglianza, il coordinamento delle prove di stress volontarie dei sistemi sanitari nazionali e l’elaborazione di norme per un’assistenza sanitaria di qualità a livello nazionale; 
  • Sostenere le azioni volte a migliorare la disponibilità e l’accessibilità, anche dal punto di vista economico, di medicinali, dispositivi medici e prodotti di rilevanza per la crisi, incoraggiando catene di produzione e di fornitura sostenibili e l’innovazione nell’Unione, sostenendo nel contempo l’uso prudente ed efficiente dei medicinali, in particolare gli antimicrobici, e azioni a sostegno dello sviluppo di medicinali meno dannosi per l’ambiente, nonché la produzione e lo smaltimento rispettosi dell’ambiente dei medicinali e dei dispositivi medici; 
  • Sostenere le azioni che integrano la costituzione di scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi, a livello di Unione, ove necessario; 
  • Istituire una struttura e risorse di formazione per una riserva di personale medico, sanitario e di sostegno assegnato volontariamente dagli Stati membri da mobilitare in caso di crisi sanitaria; 
  • Rafforzare l’uso e il riutilizzo dei dati sanitari per la prestazione di assistenza sanitaria e per la ricerca e l’innovazione, promuovere la diffusione di strumenti e servizi digitali, nonché la trasformazione digitale dei sistemi sanitari, anche sostenendo la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari; 
  • Migliorare l’accesso a servizi sanitari di qualità, incentrati sul paziente e basati sui risultati, e a servizi di assistenza correlati, con l’obiettivo di conseguire una copertura sanitaria universale;
  • Sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione e la revisione della legislazione dell’Unione in materia di salute e sostenere la fornitura di dati validi, affidabili e comparabili di elevata qualità per consentire un processo decisionale e un monitoraggio delle decisioni basati su elementi concreti, e promuovere il ricorso a valutazioni dell’impatto sanitario delle altre politiche pertinenti dell’Unione;

I finanziamenti

Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sotto forma di:

  • Premi;
  • Appalti, che in caso di minacce possono assumere una delle forme seguenti: a) appalti congiunti con gli Stati membri; b) procedura di appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri; c) procedura di appalto indetta dalla Commissione che agisce in veste di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, compresi i noleggi, a beneficio degli Stati membri o delle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.
  • Sovvenzioni:
    - Che non superano il 60% dei costi ammissibili per un’azione relativa a un obiettivo del programma o per il funzionamento di un organismo non governativo. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo dell’Unione può arrivare fino all’80% dei costi ammissibili;
    - È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche di promozione nazionali o di altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché con finanziamenti di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore pubblico o del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-pubblico o pubblico-privato;
    - Nel caso delle sovvenzioni dirette di cui all’articolo 13, paragrafi 6 e 7, tali sovvenzioni possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Il Regolamento inoltre prevede che i contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e possono essere considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell’Unione, inclusi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. 

I beneficiari

Per essere ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici, oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri: 

  • I soggetti giuridici devono essere stabiliti in uno dei seguenti stati: i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) un paese terzo associato al programma; o iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro annuale istituito a norma dell’articolo 17;  o
  • Dev’essere un soggetto giuridico costituito a norma del diritto dell’Unione o un’organizzazione internazionale.

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi: 

  • I membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo; 
  • I paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; 
  • I paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; 
  • I paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo al programma dell’Unione, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al programma dell’Unione; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione al programma dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi; iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione; iv) garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Budget

In base al Regolamento 2021/522, la dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è pari a 2.446.000.000 EUR a prezzi correnti. A seguito dell’adeguamento specifico del programma di cui all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, l’importo è aumentato di una dotazione supplementare di 2.900.000.000 EUR a prezzi 2018.

Budget complessivo: 5.300.000.000 EUR. Questo importo corrisponde alle ulteriori risorse messe a disposizione ai sensi dell'accordo raggiunto a dicembre 2020 sul bilancio UE 2021-2027 e Next Generation EU.

Link

Regolamento 2021/522 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014

Pagina ufficiale EU4Health

 

Soggetto gestore
Commissione Europea
Pubblicato
16 Jun 2021
Ambito
Europeo
Settori
Farmaceutico, Pubblica amministrazione, Sanità, Sociale
Stanziamento
€ 5 300 000 000
Finalita'
Ammodernamento, Innovazione, Ricerca, Sicurezza, Sviluppo
Ubicazione Investimento
Europe
Tags
Regolamento (EU) 2021/522, Regulation (EU) 2021/522, Regolamento EU4Health